Art. 33 · Cacao fine ("fine" o "flavour" )
Accordo

Art. 33

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Cacao fine ("fine" o "flavour" )

In vigore dal 7 set 1975
. Cacao fine ("fine" o "flavour") 1. Nonostante quanto stabilito agli , le disposizioni del presente Accordo in materia di contingenti di esportazione e di contributi destinati al finanziamento dello stock regolatore non si applicano al cacao fine ("fine" o "flavour") di ogni membro esportatore indicato al paragrafo 1 dell'allegato C la cui produzione consiste unicamente in cacao fine ("fine" o "flavour"). 2. Il paragrafo 1 si applica anche nel caso di ogni membro esportatore indicato al paragrafo 2 dell'Allegato C una cui parte della produzione consista in cacao fine ("fine" o "flavour") sino a concorrenza della percentuale della propria produzione che è indicata nel paragrafo 2 dell'allegato C. Le disposizioni del presente Accordo relative ai contingenti di esportazione ed ai contributi destinati a finanziare lo stock regolatore e le altre limitazioni previste nel presente Accordo si applicano alla percentuale rimanente. 3. Il Consiglio può, con voto speciale, rivedere l'allegato C. 4. Ove il Consiglio constati che la produzione o le esportazioni dei paesi indicati nell'allegato C sono notevolmente aumentate, esso adotta le misure del caso per fare in modo che le disposizioni del presente Accordo non siano applicate abusivamente o volutamente ignorate. 5. Ogni membro esportatore indicato nell'allegato C si impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine ("fine" o "flavour") dal proprio territorio. Ogni membro importatore si impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine" o "flavour") sul proprio territorio.
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