Art. 3 · Membri dell'Organizzazione
Accordo

Art. 3

3 / 77

Membri dell'Organizzazione

In vigore dal 7 set 1975
. Membri dell'Organizzazione 1. Ogni Parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2. 2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori di cui essa assicura attualmente e definitivamente le relazioni internazionali e ai quali il presente Accordo sia reso applicabile in virtù del paragrafo 1 dell', si compone di uno o più elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di uno o più elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore, la Parte contraente dei detti territori possono essere membri congiuntamente o, se la Parte contraente ha fatto una notifica a tale scopo in base al paragrafo 2 dell', i territori che, presi separatamente costituirebbero un membro esportatore, possono allora divenire membri a titolo individuale sia isolatamente, che insieme o in gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono divenire membri a titolo individuale, sia isolatamente che tutti insieme, o in gruppi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-3