Accordo
Art. 3
3 / 77Membri dell'Organizzazione
In vigore dal 7 set 1975
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Membri dell'Organizzazione
1. Ogni Parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2.
2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori di cui essa assicura attualmente e definitivamente le relazioni internazionali e ai quali il presente Accordo sia reso applicabile in virtù del paragrafo 1 dell', si compone di uno o più elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di uno o più elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore, la Parte contraente dei detti territori possono essere membri congiuntamente o, se la Parte contraente ha fatto una notifica a tale scopo in base al paragrafo 2 dell', i territori che, presi separatamente costituirebbero un membro esportatore, possono allora divenire membri a titolo individuale sia isolatamente, che insieme o in gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono divenire membri a titolo individuale, sia isolatamente che tutti insieme, o in gruppi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-3