Art. 25 · Verifico e pubblicazione dei conti
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Art. 25

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Verifico e pubblicazione dei conti

In vigore dal 7 set 1975
. Verifica e pubblicazione dei conti 1. Appena possibile, ma non più tardi di sei mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, sono verificati l'estratto conto dell'Organizzazione per tale esercizio ed il bilancio alla chiusura del detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui al paragrafo 1 dell'. La verifica viene effettuata da un revisore indipendente di riconosciuta competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei Governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ogni esercizio. I revisori dei Governi membri non sono rimunerati dall'Organizzazione. 2. Le condizioni di impiego del revisore indipendente, di riconosciuta competenza, nonché le intenzioni e gli scopi della verifica, sono enunciati nel regolamento finanziario della Organizzazione. L'estratto conto e il bilancio verificati dell'Organizzazione sono sottoposti al Consiglio per l'approvazione nel corso della seguente sessione ordinaria. 3. Viene pubblicato un sunto dei conti e del bilancio così verificati.
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