Art. 15 · Composizione del Comitato esecutivo
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Art. 15

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Composizione del Comitato esecutivo

In vigore dal 7 set 1975
. Composizione del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo è composto da otto membri esportatori e da otto membri importatori, con la riserva che, se il numero dei membri importatori dell'Organizzazione è uguale o inferiore a dieci, il Consiglio può, mantenendo la parità fra le due categorie di membri, decidere con voto speciale il numero totale dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo sono eletti per ogni anno di contingentamento conformemente all' e possono essere rieletti. 2. Ogni membro eletto è rappresentato in seno al Comitato esecutivo da un rappresentante e, ove lo desideri, da uno o più supplenti. Ogni membro può inoltre aggiungere al proprio rappresentante o ai propri supplenti uno o più consiglieri. 3. Eletto dal Consiglio per ogni anno di contingentamento, il Presidente del Comitato esecutivo è rieleggibile. In caso di assenza temporanea o permanente del Presidente, il Comitato esecutivo può eleggere un Presidente provvisorio sino al ritorno del Presidente o sino a quando il Consiglio elegga un nuovo Presidente, nè il Presidente nè il Presidente provvisorio prendono parte alle votazioni. Se un rappresentante viene eletto Presidente o Presidente provvisorio, il suo supplente può votare in sua vece. 4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non decida altrimenti con voto speciale. Se, su invito di un membro, il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, tale membro si assume le spese supplementari che ne risultano.
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