Art. 5
ConvenzioneTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 9 set 1975
. Nessuna decisione su di una richiesta di rimpatrio dovrà essere presa prima che il minore sia stato sentito personalmente, se le sue facoltà di giudizio lo consentono, da un'autorità competente dello Stato richiesto. Inoltre, detta autorità farà in modo di raccogliere i pareri delle persone interessate a detta decisione, e, in particolare, di coloro che esercitano la patria potestà o che, sul territorio dello Stato richiesto, hanno di fatto il minore in custodia. Detta consultazione avrà luogo solo nella misura in cui non sia di natura tale da recare pregiudizio agli interessi del minore e motivo dei ritardi che potrebbe causare.
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