Convenzione›Titolo II
Art. 4
4 / 30In vigore dal 9 set 1975
.
Ogni domanda intesa ad ottenere il rimpatrio di un minore per uno dei motivi previsti dall', paragrafo 2, è indirizzata all'autorità centrale dello Stato verso il quale viene sollecitato il rimpatrio.
Se le autorità competenti di tale Stato ritengono la domanda ben fondata ed opportuna, l'autorità centrale di detto Stato invierà all'autorità centrale dello Stato di soggiorno del minore una richiesta di rimpatrio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-4