Art. 28
ConvenzioneTitolo V

Art. 28

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In vigore dal 9 set 1975
. Il Consiglio d'Europa avrà cura di informarsi dell'esecuzione della presente convenzione e faciliterà il più possibile la sistemazione pacifica di ogni difficoltà che potrà sorgere dalla sua esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-28