Convenzione›Titolo V
Art. 24
24 / 30In vigore dal 9 set 1975
.
Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi.
L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-24