Convenzione›Titolo V
Art. 23
23 / 30In vigore dal 9 set 1975
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La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri rappresentati al Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata.
Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario, che la ratificherà o l'accetterà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
Storico versioni
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