Art. 23
ConvenzioneTitolo V

Art. 23

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In vigore dal 9 set 1975
. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri rappresentati al Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario, che la ratificherà o l'accetterà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-23