Art. 20
ConvenzioneTitolo IV

Art. 20

20 / 30
In vigore dal 9 set 1975
. Ogni rifiuto di rimpatrio o di transito deve essere motivato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-20