Convenzione›Titolo IV
Art. 17
17 / 30In vigore dal 9 set 1975
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Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non è obbligatoria la traduzione delle richieste e dei documenti allegati.
Ogni Stato contraente può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di pretendere che le richieste e i documenti allegati gli vengano indirizzati, accompagnati, sia da una traduzione nella propria lingua o in una delle sue lingue, sia da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra tali lingue, che egli indicherà. Gli altri Stati contraenti possono applicare il principio di reciprocità.
Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle relative alla traduzione delle richieste dei documenti allegati contenute negli accordi o nei compromessi in vigore o che possano essere stipulati fra due o più Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-17