Art. 16
ConvenzioneTitolo IV

Art. 16

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In vigore dal 9 set 1975
. Ogni richiesta relativa al rimpatrio deve essere formulata per iscritto ed indicare in particolare: (a) l'autorità centrale che l'ha emanata; (b) l'identità e la nazionalità del minore di cui si richiede il rimpatrio nonché, ove occorra, il suo luogo di residenza nello Stato richiesto; (c) i motivi invocati a sostegno della richiesta; (d) occorrendo, l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di rimpatrio e la natura dei suoi rapporti giuridici con il minore. Nell'ipotesi di cui all', paragrafo 1, la richiesta deve essere accompagnata, ove occorra, dall'originale o da una copia conforme, sia del titolo giustificativo della patria potestà, a meno che tale autorità non derivi direttamente dalla legge, sia della decisione che ordina l'adozione di una misura protettiva o rieducativa nei confronti del minore, sia dei documenti che comprovino la necessità della comparizione del minore nel procedimento in corso nello Stato richiedente nonché lo scopo di tale procedimento. Se lo Stato richiesto ritiene inadeguate le informazioni fornite dallo Stato richiedente e tali da non consentirgli di decidere in merito alla richiesta, richiederà le ulteriori informazioni che gli saranno necessarie. All'uopo potrà fissare un termine al fine di ottenere tali informazioni.
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