Convenzione›Titolo III
Art. 15
15 / 30In vigore dal 9 set 1975
.
Se lo Stato richiesto accetta di ricevere il minore, le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto fisseranno di comune accordo e nel più breve termine la procedura relativa al rimpatrio.
La richiesta relativa al rimpatrio può essere accompagnata da domanda diretta ad ottenere che vengano adottate le misure del caso in relazione alla condotta o alla situazione del minore nello Stato richiedente. Detta richiesta può inoltre specificare tutte le altre condizioni alle quali dovrà essere subordinato il rimpatrio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-15