Art. 14
ConvenzioneTitolo III

Art. 14

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In vigore dal 9 set 1975
. Nei casi previsti dall', paragrafo 2, lo Stato di soggiorno può chiedere ad un altro Stato contraente di accettare il rimpatrio di detto minore in base alle seguenti disposizioni: (a) quando la persona o le persone che esercitano la patria potestà si trovano in un altro Stato contraente, la richiesta verrà indirizzata a tale Stato; (b) quando la persona o le persone che esercitano la patria potestà si trovano in uno Stato non contraente, la richiesta sarà indirizzata allo Stato contraente ove il minore ha la propria abituale residenza; (c) quando non si conosca lo Stato ove si trovano la persona o le persone che esercitano la patria potestà o quando nessuno eserciti questa, la richiesta dovrà essere indirizzata allo Stato contraente ove il minore risiede abitualmente o, se il rimpatrio verso tale Stato viene rifiutato o non può aver luogo, allo Stato contraente di cui il minore è cittadino. Le disposizioni del paragrafo 1 non riguardano i poteri che gli Stati contraenti potranno esercitare in base alla propria legislazione relativa agli stranieri.
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