Art. 12
ConvenzioneTitolo II

Art. 12

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In vigore dal 9 set 1975
. In caso d'urgenza, l'autorità centrale dello Stato richiedente può chiedere che le misure provvisorie di cui all' siano adottate ancor prima del ricevimento da parte dello Stato richiesto, della richiesta di rimpatrio. Tali misure cessano se quest'ultima richiesta non è stata ricevuta entro dieci giorni.
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