Accordo
Art. XV
35 / 37In vigore dal 9 ott 1975
Articolo XV.
Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni precedente accordo sui trasporti aerei tra le Parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-xv