Art. VI
Accordo

Art. VI

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In vigore dal 9 ott 1975
Articolo VI. Vi saranno buone ed eque possibilità per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre. Nell'operare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi della impresa dell'altra Parte contraente allo scopo di non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-vi