Accordo
Art. VI
26 / 37In vigore dal 9 ott 1975
Articolo VI.
Vi saranno buone ed eque possibilità per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre.
Nell'operare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi della impresa dell'altra Parte contraente allo scopo di non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-vi