Art. II
Accordo

Art. II

22 / 37
In vigore dal 9 ott 1975
Articolo II. 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in data successiva in seguito all'adempimento delle disposizioni dell'articolo III del presente accordo. 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti: a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente; b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico e c) nell'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente accordo, al fine di sbarcare e di imbarcare in traffico internazionale passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo. 3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 del presente articolo può essere interpretata nel senso di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei (operati in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-ii