Accordo
Art. I
21 / 37In vigore dal 9 ott 1975
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello indicato
nell'accordo,
ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA È IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO
(D'ora innanzi denominati "Parti contraenti") avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo allo scopo di istituire dei servizi aerei tra i loro rispettivi territori ed "oltre", hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Ai fini del presente accordo a meno che dal contesto non risulti
altrimenti:
a) Il termine "la convenzione" significa la convenzione
sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di tale convenzione ed ogni emendamento agli allegati
o alla convenzione in basse agli articoli 90 e 94
b) il termine "autorità aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile", e nel caso della Repubblica di Cipro, la "Civil Aviation Administration of the Ministry of Communications and Works" ed in entrambi i casi ogni persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate dalle summenzionate autorità;
c) il termine "impresa designata" significa un'impresa che sia
stata designata da una Parte contraente, mediante notifica scritta, all'altra Parte contraente, in base all'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;
d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizi aerei
internazionali", e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli della convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-i