Accordo
Art. 8
8 / 37In vigore dal 9 ott 1975
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1. Ciascuna Parte contraente potrà, in ogni momento, notificare
all'altra Parte contraente la propria decisione di denunziare il presente accordo; tale notifica verrà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. La denunzia avrà efficacia dodici mesi dopo la data del
ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale denunzia non sia ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo.
3. Nel caso in cui l'altra Parte contraente non ne accusi ricevuta,
la notifica sarà ritenuta esserle pervenuta quindici giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne avrà ricevuto comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-8