Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 9 ott 1975
. 1. Ciascuna Parte contraente potrà, in ogni momento, richiedere una consultazione con l'altra Parte contraente o con le sue autorità aeronautiche per l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo e del suo allegato. 2. La consultazione richiesta da una Parte contraente o dalle sue autorità aeronautiche dovrà avere inizio entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda. 3. Ove le Parti contraenti si accordino su alcune modifiche da apportare al presente accordo, tali modifiche entreranno in vigore dopo che saranno state confermate con uno scambio di note diplomatiche. 4. Potranno essere concordate direttamente, anche per corrispondenza, tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti, delle modifiche all'allegato al presente accordo. Tali modifiche entreranno in vigore dopo essere state confermate con uno scambio di note diplomatiche.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-7