Art. 15
Accordo

Art. 15

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In vigore dal 9 ott 1975
. 1. Su ciascuna delle rotte specificate, i servizi convenuti avranno come principale obiettivo la messa in opera, ad un coefficiente di utilizzazione ritenuto ragionevole, di una capacità adattata alle necessità normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza o diretto al territorio della Parte contraente che avrà designato l'impresa che gestisce i detti servizi. 2. Tuttavia, l'impresa designata da una delle Parti contraenti potrà soddisfare le necessità del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte specificate e il territorio dell'altra Parte contraente, tenuto conto dei servizi locali e regionali. 3. Per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo su quelle stesse rotte, le imprese designate si accorderanno su alcune misure appropriate per far fronte a tale aumento temporaneo del traffico. Esse ne sottoporranno il risultato all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. Nel caso in cui l'impresa designata da una delle Parti contraenti non desiderasse utilizzare su una o più rotte sia una parte, che la totalità della capacità di trasporto che essa sarebbe in grado di offrire in base ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, essa potrà accordarsi con l'impresa designata dall'altra Parte contraente al fine di trasferire a quest'ultima, per un periodo di tempo determinato, la totalità od una parte della capacità di trasporto in causa.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-15