Art. 13
Accordo

Art. 13

13 / 37
In vigore dal 9 ott 1975
. In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione sull'aviazione civile internazionale intesa alla creazione da parte di due o più Stati di organizzazioni di gestione in comune o di organismi internazionali di gestione: Il Governo della Repubblica italiana accetta che il Governo della Repubblica del Gabon, in conformità degli e dei documenti allegati al trattato relativo ai trasporti aerei in Africa, firmato dal Gabon a Yaoundè, il 28 marzo 1961, si riserva il diritto di designare la Societè Air Afrique come strumento scelto dalla Repubblica del Gabon per l'esercizio dei servizi convenuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-13