Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 9 ott 1975
. 1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare l'autorizzazione di esercizio o di sospenderlo da parte dell'impresa designata dell'altra Parte contraente, dei diritti specificati nell' del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni che essa riterrà necessarie, se a) essa non ha la prova che una parte essenziale della proprietà ed il controllo effettivo di tale impresa appartengono alla Parte contraente che ha designato l'impresa o a cittadini di questa, o se b) tale impresa non si è uniformata alle leggi ed ai regolamenti della Parte contraente che ha accordato tali diritti, o se c) tale impresa non gestisce i servizi convenuti nelle condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo allegato. 2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle leggi ed ai regolamenti, un tale diritto non potrà essere esercitato che dopo consultazione con l'altra Parte contraente. In caso di fallimento di detta consultazione, si farà ricorso all'arbitrato, in conformità dell'.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-12