Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 9 ott 1975
. 1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare un'impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte indicate. Tale designazione sarà oggetto di una notifica scritta fra autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. 2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accorderà senza indugio, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, all'impresa designata dall'altra Parte contraente la necessaria autorizzazione d'esercizio. 3. Le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti potranno esigere che l'impresa designata dall'altra Parte contraente dimostri che essa è in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalle dette autorità all'esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della convenzione. 4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista al paragrafo 2 del presente articolo o d'imporre le condizioni che le potranno apparire necessarie per l'esercizio, da parte dell'impresa designata, dei diritti specificati nell' del presente accordo, quando la detta Parte contraente non sia in grado di provare che una parte sostanziale della proprietà e l'effettivo controllo di tale impresa appartengano alla Parte contraente che ha designato l'impresa stessa o a cittadini di questa ultima.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-11