Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 25 mag 1975
Il primo comma dell' della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: "Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo".
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