Art. 36
37 / 37In vigore dal 25 mag 1975
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 maggio 1975
LEONE
MORO - REALE - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-36