Art. 2
2 / 37In vigore dal 25 mag 1975
Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all' della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono; anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attività processuale.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-2