Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 25 mag 1975
Per i reati previsti dagli del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.
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