Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 25 mag 1975
La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, nonchè dall' della presente legge, rimane sospesa: a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa; b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 dello stesso codice; c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.
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