Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 25 mag 1975
Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona".
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