Art. 12
13 / 37In vigore dal 25 mag 1975
Dopo l' della legge 20 giugno 1952, n. 645, è inserito il seguente:
". - Per i reati previsti dall' della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura".
Per i reati previsti dall' della citata legge 20 giugno 1952, n. 645, si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.
È abrogato il secondo comma del predetto .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-12