Art. 1
Abrogato1 / 37In vigore dal 16 ago 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-1