Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 giu 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971: a) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, con dichiarazione; b) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con dichiarazione.
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