Art. 4
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968

Art. 4

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In vigore dal 26 giu 1975
1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all', quando una o piu decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell', punti 1) e 2). Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passa te in giudicato. 2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione. 3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo I spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati. 4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. 5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta nè la percezione nè il rimborso di spese giudiziali.
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