Art. 9 · LEGGE 13 maggio 1975, n. 157

Art. 9

LEGGE 13 maggio 1975, n. 157

In vigore dal 18 giu 1975
La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo su deliberazione del consiglio di amministrazione agli operai appartenenti alla categoria degli specializzati da almeno tre anni, che abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche di "ottimo". È fatto salvo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quanto disposto dal primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.
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