Art. 1
LEGGE 13 maggio 1975, n. 157
In vigore dal 20 ott 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli , nonchè quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono altresì estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico.
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