Art. 9 · LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Art. 9

LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

In vigore dal 10 giu 1975
È autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1974 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la pubblicazione di bollettini di cui all'articolo 54, terzo comma, della presente legge, per la predisposizione e la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della relazione di cui all'articolo 62, nonchè per le attività del Ministero di cui agli articoli 17, penultimo comma, 26, ultimo comma, e 27.
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