Art. 16
LEGGE 9 maggio 1975, n. 153
In vigore dal 10 giu 1975
Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo.
Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario.
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