Art. 11 · LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Art. 11

LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

In vigore dal 10 giu 1975
Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate: a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto dell' della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli; rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni; b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo articolo 17. Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.
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