Art. 10 · LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Art. 10

LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

In vigore dal 10 giu 1975
È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 51.000 milioni per l'anno 1974 e in lire 97.400 milioni per l'anno 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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