Art. 14 · LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

Art. 14

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

In vigore dal 30 apr 1975
All' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito dai seguenti: "Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".
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