Art. 13 · LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

Art. 13

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

In vigore dal 30 apr 1975
La lettera b) dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente: b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130#art-13