Art. 25
Protocollo

Art. 25

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In vigore dal 9 set 1975
a) Allo scopo di facilitare l'applicazione dell'Accordo e del presente Protocollo, sarà istituito un Comitato di collegamento, composto di rappresentanti della Comunità e dell'Agenzia. b) Il Comitato si riunirà almeno una volta all'anno: i) per esaminare, in particolar modo, l'esecuzione degli accordi di coordinamento previsti dal presente Protocollo, comprese le previsioni concordate relative all'attività ispettiva; ii) per esaminare lo sviluppo dei metodi e delle tecniche in materia di salvaguardie; iii) per considerare qualsiasi problema che gli venga sottoposto dalle riunioni periodiche di cui al paragrafo c). c) Il Comitato si riunirà periodicamente ad un livello inferiore per discutere, in particolare e per quanto necessario, nei confronti dei singoli impianti, l'esecuzione degli accordi di coordinamento di cui al presente Protocollo, compresi, alla luce degli sviluppi tecnici e di esercizio, l'aggiornamento delle precisioni concordate delle attività ispettive per quanto riguarda le variazioni della portata delle materie nucleari, i programmi di inventario ed esercizio dell'impianto, nonché l'applicazione di procedure di ispezione in diversi tipi di attività di ispezione ordinaria e, in termini generali, le esigenze in materia di campionamento statistico. Qualsiasi questione che non potesse essere composta sarà sottoposta alle riunioni di cui al paragrafo b). d) Senza pregiudizio per le azioni urgenti che potrebbero rendersi necessarie a norma dell'Accordo, qualora si presentassero problemi nell'applicazione dell' del presente Protocollo, soprattutto qualora l'Agenzia considerasse che le condizioni ivi specificate non sono soddisfatte, il Comitato si riunirà al più presto possibile a livello adeguato per valutare la situazione e discutere i provvedimenti da adottare. Se un problema non potesse essere risolto, il Comitato potrà presentare alle Parti le proposte del caso, in particolare allo scopo di modificare le previsioni dell'attività ispettiva relativa alle attività ispettive ordinarie. e) Il Comitato elaborerà, secondo le necessità, proposte per quanto riguarda i problemi che richiedono l'accordo delle Parti. FATTO a Bruxelles in due esemplari, il 5 aprile 1973, in lingua inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme)
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