Art. 23
Protocollo

Art. 23

121 / 123
In vigore dal 9 set 1975
Le frequenze degli inventari fisici che saranno effettuati dagli esercenti dell'impianto e verificati ai fini delle salvaguardie saranno conformi a quelle citate a titolo indicativo negli Accordi Sussidiari. Se a norma dell'Accordo saranno considerate essenziali ulteriori attività relative agli inventari fisici, esse saranno discusse nel Comitato di collegamento previsto all' e concordate prima della loro applicazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-23