Art. 20
Protocollo

Art. 20

118 / 123
In vigore dal 9 set 1975
I provvedimenti specifici di coordinamento sulle questioni precisate nei formulari relativi ad ogni impianto a norma dell' del presente Protocollo, saranno, presi insieme da funzionari della Comunità e dell'Agenzia a tal fine designati.
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