Art. 13
Protocollo

Art. 13

111 / 123
In vigore dal 9 set 1975
Le attività ispettive di cui all'Accordo, espresse come previsioni concordate delle effettive attività ispettive da svolgere saranno determinate negli Accordi Sussidiari insieme con le appropriate descrizioni delle modalità di verifica e la portata delle ispezioni che dovranno essere compiute da parte della Comunità e dall'Agenzia. Queste attività ispettive rappresenteranno, in normali condizioni di esercizio e salvo il rispetto delle condizioni sottoriportate, l'attività massima ispettiva che sarà svolta presso l'impianto in virtù dell'Accordo: a) validità costante delle informazioni sulle salvaguardie della Comunità menzionate all' dell'Accordo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari; b) validità costante delle informazioni fornite all'Agenzia in conformità dell' del presente Protocollo; c) regolare presentazione da parte della Comunità dei rapporti previsti dagli dell'Accordo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari; d) applicazione costante delle intese relative al coordinamento delle ispezioni di cui agli articoli da 10 a 23 del presente Protocollo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari; e) espletamento da parte della Comunità della sua attività ispettiva nei riguardi dell'impianto, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari, a norma del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-p-13