Art. 92
Accordo

Art. 92

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In vigore dal 9 set 1975
a) La Comunità notificherà all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento dai territori degli Stati di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo se la spedizione supera un chilogrammo effettivo oppure, per impianti che normalmente trasferiscono quantità significative nel territorio di uno stesso Stato con spedizioni che non superano un chilogrammo effettivo ciascuna, qualora ciò sia specificato negli Accordi Sussidiari. b) Tale notifica sarà inviata all'Agenzia dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento, nei termini specificati negli Accordi Sussidiari. c) L'Agenzia e la Comunità potranno concordare procedure diverse per la notifica preventiva. d) La notifica specificherà: i) l'identificazione e, se possibile, la quantità prevista e la composizione delle materie nucleari oggetto del trasferimento, e l'area di bilancio materia dalla quale esse provengono; ii) lo Stato al quale le materie nucleari sono destinate; iii) le date e i luoghi nei quali le materie nucleari saranno approntate per la spedizione; iv) le date approssimative dell'invio e dell'arrivo delle materie nucleari; v) il punto del trasferimento nel quale incomberà allo Stato destinatario la responsabilità delle materie nucleari agli effetti del presente Accordo, e la data probabile alla quale tale punto sarà raggiunto.
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