Accordo
Art. 91
89 / 123Disposizioni generali
In vigore dal 9 set 1975
Disposizioni generali
Le materie nucleari soggette o che devono essere assoggettate alle salvaguardie previste dal presente Accordo e che sono trasferite nei territori degli Stati o fuori di essi saranno considerate, ai fini del presente Accordo, sotto la responsabilità della Comunità e dello Stato interessato:
a) in caso di trasferimenti nei territori degli Stati, dal momento in cui detta responsabilità cesserà di incombere allo Stato dal cui territorio le materie sono trasferite, e non più tardi del momento nel quale le materie arriveranno a destinazione;
b) nel caso di trasferimenti dai territori degli Stati fino al momento in cui lo Stato destinatario avrà tale responsabilità, e non più tardi del momento nel quale le materie nucleari arriveranno a destinazione.
Il punto nel quale avverrà il trasferimento di responsabilità sarà determinato in base ad opportuni accordi che saranno conclusi fra la Comunità e lo Stato interessato, da un lato, e lo Stato nel cui territorio o dal cui territorio le materie nucleari sono trasferite, dall'altro. Nè la Comunità, nè uno Stato potranno essere considerati responsabili delle materie nucleari unicamente in conseguenza del fatto che le materie nucleari si trovano in transito sul territorio di uno Stato o al di sopra di detto territorio, oppure che esse vengano trasportate su nave battente bandiera di uno Stato oppure in uno dei suoi aeromobili.
Storico versioni
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