Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 9 set 1975
a) i) L'Agenzia dovrà ottenere il consenso della Comunità e degli Stati per la designazione degli ispettori dell'Agenzia per gli Stati. ii) Se la Comunità, all'atto della proposta di una designazione o in qualsiasi altro momento a designazione avvenuta, dovesse opporsi a tale designazione, l'Agenzia proporrà alla Comunità e agli Stati una designazione alternativa o più designazioni. iii) Qualora, in conseguenza del ripetuto rifiuto della Comunità di accettare la designazione di ispettori dell'Agenzia, le ispezioni da compiere ai sensi del presente Accordo fossero ostacolate, il Consiglio, informato dal Direttore Generale dell'Agenzia, qui di seguito denominato "il Direttore Generale", in merito a tale rifiuto esaminerà il caso al fine di adottare gli opportuni provvedimenti. b) La Comunità e gli Stati interessati adotteranno i provvedimenti necessari per assicurare che gli ispettori dell'Agenzia possano effettivamente disimpegnare le loro funzioni ai sensi del presente Accordo. Le visite e le attività degli ispettori dell'Agenzia saranno predisposte in modo da: i) ridurre al minimo le turbative e gli inconvenienti che potrebbero derivarne alla Comunità e agli Stati e alle attività nucleari oggetto dell'ispezione; ii) assicurare la tutela dei segreti industriali o di qualsiasi altra informazione riservata che venga a conoscenza degli ispettori dell'Agenzia.
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